Il naturismo e la legge

Breve resoconto sulla normativa italiana in merito al riconoscimento della pratica del naturismo

 

Il naturismo e la legge - Fenait

Analisi

Il vuoto storico

La pratica del naturismo in Italia non è attualmente regolamentata da alcuna apposita legge approvata dal Parlamento.
Benché siano oramai passati ben 28 anni dalla presentazione del primo progetto di legge sull’argomento, i naturisti ancora attendono che in Italia vengano finalmente riconosciuti i loro diritti e l’ Italia stessa, nel contempo, continua a rinunciare ad una considerevole fetta di turismo rappresentata dai naturisti europei e non solo.

Come vedremo, nel corso degli anni e delle legislature, numerose sono state le proposte di legge presentate sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica da differenti forze politiche ma, sinora, nessuna delle stesse è stata capace, per un motivo o per un altro, di arrivare all’ approvazione e nella maggior parte dei casi neanche alla discussione in Aula.

Legislature troppo brevi, evidentemente, per un argomento che sembra non stare a cuore alla politica in generale ma soltanto ad una cerchia ristretta di deputati e senatori sensibili all’ argomento e che si sono realmente adoperati come proponenti delle proposte di legge di seguito elencate. Nel corso degli anni, infatti, i risultati istituzionali ottenuti in questo campo, si devono soprattutto alle singole iniziative di amministrazioni locali, comunali o regionali, sollecitate dalle associazioni naturiste competenti per territorio.

Al vuoto dello Stato, nel frattempo hanno parzialmente posto riparo le Regioni, attraverso apposite leggi Regionali che si occupano di tutelare e regolamentare la pratica del naturismo, sia nei luoghi pubblici che all’interno di attività ricettive di tipo commerciale.
Ad oggi sono state emanate 6 leggi regionali da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo e Sardegna, che pur nei loro limiti e “timidezza” hanno permesso di raggiungere obiettivi fino a venti anni fa impensabili. Nel giro di pochissimi anni l’Italia è passata dall’avere 2 spiagge ufficialmente riconosciute per la pratica del naturismo alle attuali 13.

Tuttavia si continua a sentire la mancanza di una norma nazionale, coraggiosa e organica in grado di far decollare il fenomeno.

Il naturismo e la legge - Fenait

ITER STORICO NAZIONALE

La prima proposta di legge sul naturismo, in Italia, venne presentata il 19 ottobre del 1993 dall’Onorevole Sauro Turroni della Federazione dei Verdi durante la XII Legislatura. Tale proposta di legge fu ripresentata nella successiva XIII Legis-latura (dal 09/05/1996 al 29/05/2001) con il numero C.529 e fu sottoscritta da 106 parlamentari di quasi tutte le forze politiche. Anche l’ Onorevole Piergiorgio Massidda di Forza Italia presentò una sua proposta di legge, la C.6490. Nel marzo del 2000, la XII Commissione della Camera dei Deputati (Affari Sociali) discusse per la prima volta la questione esprimendo l’ esigenza di formulare un testo unico. A tale scopo venne nominato un “comitato ristretto” e venne ascoltata in audizione una rappresentanza della FENAIT.

Nel gennaio del 2001 la XII Commissione adottò il testo unificato “Norme per il riconoscimento e la regolamentazione della pratica naturista” ma, volgendo la legislatura oramai al termine, la proposta di legge non poté essere approvata.
Nel frattempo, nel 1999, il Comune di Roma, guidato dall’allora Sindaco Francesco Rutelli, approvava la delibera n. 104 in base alla quale spiagge libere attrezzate avrebbero potuto essere destinate alla pratica del naturismo.
Tale delibera veniva applicata individuando un tratto di circa 200 m. della spiaggia di Capocotta, all’ altezza del chilometro 9,200 della via litoranea. Nasceva così la prima spiaggia libera in Italia dove è possibile praticare il naturismo tutelati dalla legalità. Nel corso della XIV Legislatura (dal 30/05/2001 al 27/04/2006) vennero presentate ben quattro proposte di legge.

L’On. Piergiorgio Massidda, rieletto, ripresentò in data 30 maggio 2001 la propria proposta di legge C. 286 “ Norme per il riconoscimento del diritto alla pratica del naturismo” . La proposta di legge Massidda, in cui non compaiono cofirmatari, fu assegnata alla XII Commissione (Affari Sociali) in data 25 luglio 2001 ma non ne è mai iniziato l’esame in quanto mai iscritta all’ ordine del giorno di tale Commissione. L’On. Sauro Turroni , nella XIV legislatura, fu eletto al Senato della Repubblica e, in qualità di Senatore, ripresentò la propria proposta di legge, S. 153, in data 7 giugno 2001 ma tale atto non fu mai assegnato.

Il naturismo e la legge - Fenait

Sempre nella XIV Legislatura, per iniziativa parlamentare dell’ On. Alfonso Pecoraro Scanio (Misto, Verdi-U), in data 21 giugno 2001, fu presentata la proposta di legge C.961 “ Riconoscimento della pratica del naturismo” . La proposta di legge Pecoraro Scanio, con 24 cofirmatari dell’ area del centro sinistra, fu assegnata alla XII Commissione (Affari Sociali) in data 11 ottobre 2001 ma non ne è mai iniziato l’esame. Il 28 luglio 2004, ancora nella XIV legislatura, con grande sostegno della FENAIT, fu presentata per iniziativa parlamentare dell’On. Franco Grillini (Dem . Sin.-U) la proposta di legge C. 5194 “ Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricettive riservate ai naturisti”. La proposta di legge Grillini, con oltre 40 cofirmatari dell’area del centro sinistra, fu assegnata alla XII Commissione (Affari Sociali) in data 27 settembre 2004 ma, nonostante le numerose iniziative a sostegno, non venne iscritta nel calendario dei lavori della stessa Commissione fino alla fine della legislatura.

Nella XV Legislatura (dal 28/04/2006 al 28/04/2008) oltre alla proposta di legge dell’On. Franco Grillini ‘Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricreative riservate ai naturisti'(C.276), ripresentata all’avvio della legislatura alla Camera dei Deputati, il 26 settembre 2006 fu presentata, per iniziativa dell’On. Angelo Bonelli la proposta di legge ‘Norme per il riconoscimento e la regolamentazione della pratica del naturismo’ (C.1703). Nel frattempo, il 26 luglio 2006, la Regione Emilia-Romagna approvava una legge regionale dal titolo “Valorizzazione del turismo naturista” avente lo scopo di favorire questa nicchia turistica con il riconoscimento di aree demaniali a essi riservate. Sempre nella XV Legislatura erano anche stati presentati al Senato altre due proposte di legge.

Il Senatore Verde Gianpaolo Silvestri presentò il progetto di legge S.479 con testo identico a quello dell’ On. Grillini e il Senatore Piergiorgio Massidda ripresentò il suo S.450. Nessuno dei progetti di legge presentati in questa XV Legislatura cominciò i lavori per il termine anticipato della legislatura stessa. Infatti, a causa della crisi di governo aperta dal voto di sfiducia in Senato al Governo Prodi il 24 gennaio 2008 e alla remissione del mandato esplorativo da parte del presidente del Senato Franco Marini, il Presidente della Repubblica sciolse le Camere il 6 febbraio 2008.

Nella XVI Legislatura (dal 29/04/2008 al 14/03/2013) sono state due le proposte di legge sul naturismo presentate entrambe al Senato della Repubblica: l’una vedeva come primo firmatario la Senatrice Donatella Poretti (PD) l’altra il Senatore Piergiorgio Massidda (PdL). La Senatrice Donatella Poretti del gruppo radicale del Partito Democratico presentò, il 5 dicembre 2008, la proposta di legge S.1265 “ Depenalizza-zione e legalizzazione della pratica del naturismo” con di-versi cofirmatari tra cui anche l’ illustre Prof. Umberto Veronesi. La stessa proposta di legge, che riproponeva il testo già presentato nella scorsa legislatura dall’ Onorevole Franco Grillini, in data 12 marzo 2009 fu assegnato alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali), ma non è mai iniziato l’esame.

Il Senatore Massidda presentò ancora il progetto di legge S.478 il 12 maggio 2008, lo stesso in data 24 settembre 2008 fu stato assegnato alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali): non è mai iniziato l’ esame sino al termine della legislatura.

Nel frattempo, il Comune di San Vincenzo (LI), con delibera n. 83 del 24/03/2010 destinava ufficialmente un tratto della spiaggia del Nido dell’Aquila alla pratica del naturismo. Nel 2011 anche il Comune di Camerota (SA) con delibera n. 80 autorizza ufficialmente la pratica del naturismo sulla parte finale di circa 300 metri della spiaggia a sud di Cala Finocchiaro soprannominata spiaggia del Troncone.

Infine, nella XVII Legislatura (iniziata il 15/03/2013) è stata presentata, il 10 marzo 2014, per iniziativa dell’ On. Luigi Lacquaniti (SEL, Sinistra Ecologia Libertà) la Proposta di legge C.2171 “Disposizioni per il riconoscimento della pratica del naturismo e lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva in Italia”, ma anche questa non ha mai iniziato l’iter di esame in commissione.

GIURISPRUDENZA

Nel frattempo, come spesso avviene nel nostro Paese, ai ritardi della politica sopperisce la Magistratura. Infatti il più alto riconoscimento della legittimità della pratica del naturismo è giunta nell’anno 2000 con due sentenze della Corte di Cassazione che ha in effetti avviato la crescita del naturismo italiano.

Ci si riferisce alle sentenze n. 3557/2000 e 1765/2000 che hanno spianato la strada alla nostro filosofia di vita; in particolare la prima ha chiaramente affermato la liceità della condotta come segue: 

…Per quanto concerne il “nudo integrale”, oggetto del presente procedimento, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso – con riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle reazioni dell’uomo medio normale – si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto in cui si pone.
E’ evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un’opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate…

Sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000 - ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - ESPOSIZIONE DEL CORPO NUDO SULLA PUBBLICA SPIAGGIA - COSTITUISCE VIOLAZIONE ALL'ART. 726 C.P.

A partire da queste sentenze, in pratica non si è più assistito a condanne di natura penale nei confronti di naturisti. Gli unici a essere puniti sono stati soggetti che poco hanno a che fare con il naturismo e che storicamente cercano di intrufolarsi nelle nostre comunità per “altri” scopi. Ma questa è un’altra storia…

Il naturismo e la legge - Fenait

LA FINTA DEPENALIZZAZIONE

Ed ecco affacciarsi un nuovo problema. Come si dice: “il diavolo è nei dettagli”

In data 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 8/2016 con il quale sono depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi una serie di reati considerati di minor allarme sociale, tra cui tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati presenti invece nel codice penale, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti;
la depenalizzazione persegue gli obiettivi di deflazionare il sistema penale: data la scarsa offensività degli illeciti, si ritiene che l’applicazione di una sanzione amministrativa in tempi rapidi e certi avrà un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di un processo penale destinato spesso a cadere nel nulla;
tra le fattispecie depenalizzate previste nel codice penale è compresa quella degli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.);
per diversi anni l’art. 726 è stato utilizzato per sanzionare la pratica del Naturismo, ma la sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000 di cui abbiamo già scritto aveva chiarito ogni dubbio in merito.

Ora la depenalizzazione degli atti contrari alla pubblica decenza con trasformazione in illecito amministrativo, apparentemente sembrerebbe un passo avanti per il Naturismo, ma rischia in realtà di trasformarsi in un boomerang con maggiori pregiudizi in capo ai Naturisti;
prima infatti gli atti contrari alla pubblica decenza erano un reato contravvenzionale, punito con l’ammenda. Questo significa che, ricevuta la notizia di reato, il Pubblico Ministero spesso, se il fatto avveniva in una zona pacificamente dedita a naturismo, pur non regolamentato, richiedeva al Giudice l’archiviazione;
ora, con la trasformazione in illecito amministrativo, che scatta automaticamente, oltre ad aver considerevolmente alzato la pena pecuniaria e reso più difficile per chi colpito dalla sanzione opporvisi, l’ente che irroga la sanzione è il Prefetto, attraverso un procedimento di natura amministrativa, con molto meno tutele e con il diritto di difesa ridotto all’osso.

Alla luce di questa sproporzione, nel mese di marzo 2016 è stata presentata un’interrogazione al Ministro della Giustizia ad opera degli onorevoli Lacquaniti, Rostellato e Zan.

A tale interrogazione il Ministro della Giustizia pro-tempore, Andrea Orlando, ha fornito una esauriente risposta, comunicando che:

 nei decreti attuativi del decreto legislativo n. 8/2016 “la sanzione è stata determinata nella misura più lieve tra quelle introdotte”. E ha evidenziato come “l’adeguatezza in concreto delle sanzioni determinata potrà essere riconsiderata”. E in questa prospettiva ha ricordato “la possibilità di emanare entro 18 mesi uno o più decreti correttivi ed integrativi. La norma lascia quindi aperta la strada legislativa per eventuali correttivi ritenuti necessari.

Risposta scritta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando del 6/12/2016 all'interrogazione Parlamentare di Lacquaniti, Rostellato e Zan

Da allora nulla più.

I naturisti italiani attendono ancora!

Il naturismo e la legge - Fenait